1 Il Signore disse ancora a Mosè
sul monte Sinai: |
2 «Parla agli Israeliti e riferisci loro: Quando entrerete nel paese che io vi dò
, la terra dovrà
avere il suo sabato consacrato al Signore. |
3 Per sei anni seminerai il tuo campo e poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti; |
4 ma il settimo anno sarà
come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore; non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna. |
5 Non mieterai quello che nascerà
spontaneamente dal seme caduto nella tua mietitura precedente e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata; sarà
un anno di completo riposo per la terra. |
6 Ciò
che la terra produrrà
durante il suo riposo servirà
di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è
presso di te; |
7 anche al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese servirà
di nutrimento quanto essa produrrà
. |
8 Conterai anche sette settimane di anni, cioè
sette volte sette anni; queste sette settimane di anni faranno un periodo di quarantanove anni. |
9 Al decimo giorno del settimo mese, farai squillare la tromba dell'acclamazione; nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. |
10 Dichiarerete santo il cinquantesimo anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà
per voi un giubileo; ognuno di voi tornerà
nella sua proprietà
e nella sua famiglia. |
11 Il cinquantesimo anno sarà
per voi un giubileo; non farete né
semina, né
mietitura di quanto i campi produrranno da sé
, né
farete la vendemmia delle vigne non potate. |
12 Poiché
è
il giubileo; esso vi sarà
sacro; potrete però
mangiare il prodotto che daranno i campi. |
13 In quest'anno del giubileo, ciascuno tornerà
in possesso del suo. |
14 Quando vendete qualche cosa al vostro prossimo o quando acquistate qualche cosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. |
15 Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo giubileo: egli venderà
a te in base agli anni di rendita. |
16 Quanti più
anni resteranno, tanto più
aumenterai il prezzo; quanto minore sarà
il tempo, tanto più
ribasserai il prezzo; perché
egli ti vende la somma dei raccolti. |
17 Nessuno di voi danneggi il fratello, ma temete il vostro Dio, poiché
io sono il Signore vostro Dio. |
18 Metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete il paese tranquilli. |
19 La terra produrrà
frutti, voi ne mangerete a sazietà
e vi abiterete tranquilli. |
20 Se dite: Che mangeremo il settimo anno, se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti?, |
21 io disporrò
in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno ed esso vi darà
frutti per tre anni. |
22 L'ottavo anno seminerete e consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno; mangerete il raccolto vecchio finché
venga il nuovo. |
23 Le terre non si potranno vendere per sempre, perché
la terra è
mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini. |
24 Perciò
, in tutto il paese che avrete in possesso, concederete il diritto di riscatto per quanto riguarda il suolo. |
25 Se il tuo fratello, divenuto povero, vende una parte della sua proprietà
, colui che ha il diritto di riscatto, cioè
il suo parente più
stretto, verrà
e riscatterà
ciò
che il fratello ha venduto. |
26 Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé
la somma necessaria al riscatto, |
27 conterà
le annate passate dopo la vendita, restituirà
al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà
così
in possesso del suo patrimonio. |
28 Ma se non trova da sé
la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò
che ha venduto rimarrà
in mano al compratore fino all'anno del giubileo; al giubileo il compratore uscirà
e l'altro rientrerà
in possesso del suo patrimonio. |
29 Se uno vende una casa abitabile in una città
recinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell'anno dalla vendita; il suo diritto di riscatto durerà
un anno intero. |
30 Ma se quella casa, posta in una città
recinta di mura, non è
riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà
sempre proprietà
del compratore e dei suoi discendenti; il compratore non sarà
tenuto a uscire al giubileo. |
31 Però
le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri; potranno essere riscattate e al giubileo il compratore dovrà
uscire. |
32 Quanto alle città
dei leviti e alle case che essi vi possederanno, i leviti avranno il diritto perenne di riscatto. |
33 Se chi riscatta è
un levita, in occasione del giubileo il compratore uscirà
dalla casa comprata nella città
levitica, perché
le case delle città
levitiche sono loro proprietà
, in mezzo agli Israeliti. |
34 Neppure campi situati nei dintorni delle città
levitiche si potranno vendere, perché
sono loro proprietà
perenne. |
35 Se il tuo fratello che è
presso di te cade in miseria ed è
privo di mezzi, aiutalo, come un forestiero e inquilino, perché
possa vivere presso di te. |
36 Non prendere da lui interessi, né
utili; ma temi il tuo Dio e fà
vivere il tuo fratello presso di te. |
37 Non gli presterai il denaro a interesse, né
gli darai il vitto a usura. |
38 Io sono il Signore vostro Dio, che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto, per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio. |
39 Se il tuo fratello che è
presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo; |
40 sia presso di te come un bracciante, come un inquilino. Ti servirà
fino all'anno del giubileo; |
41 allora se ne andrà
da te insieme con i suoi figli, tornerà
nella sua famiglia e rientrerà
nella proprietà
dei suoi padri. |
42 Poiché
essi sono miei servi, che io ho fatto uscire dal paese d'Egitto; non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. |
43 Non lo tratterai con asprezza, ma temerai il tuo Dio. |
44 Quanto allo schiavo e alla schiava, che avrai in proprietà
, potrete prenderli dalle nazioni che vi circondano; da queste potrete comprare lo schiavo e la schiava. |
45 Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri, stabiliti presso di voi e tra le loro famiglie che sono presso di voi, tra i loro figli nati nel vostro paese; saranno vostra proprietà
. |
46 Li potrete lasciare in eredità
ai vostri figli dopo di voi, come loro proprietà
; vi potrete servire sempre di loro come di schiavi; ma quanto ai vostri fratelli, gli Israeliti, ognuno nei riguardi dell'altro, non lo tratterai con asprezza. |
47 Se un forestiero stabilito presso di te diventa ricco e il tuo fratello si grava di debiti con lui e si vende al forestiero stabilito presso di te o a qualcuno della sua famiglia, |
48 dopo che si è
venduto, ha il diritto di riscatto; lo potrà
riscattare uno dei suoi fratelli |
49 o suo zio o il figlio di suo zio; lo potrà
riscattare uno dei parenti dello stesso suo sangue o, se ha i mezzi di farlo, potrà
riscattarsi da sé
. |
50 Farà
il calcolo con il suo compratore, dall'anno che gli si è
venduto all'anno del giubileo; il prezzo da pagare sarà
in proporzione del numero degli anni, valutando le sue giornate come quelle di un bracciante. |
51 Se vi sono ancora molti anni per arrivare al giubileo, pagherà
il riscatto in ragione di questi anni e in proporzione del prezzo per il quale fu comprato; |
52 se rimangono pochi anni per arrivare al giubileo, farà
il calcolo con il suo compratore e pagherà
il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. |
53 Resterà
presso di lui come un bracciante preso a servizio anno per anno; il padrone non dovrà
trattarlo con asprezza sotto i suoi occhi. |
54 Se non è
riscattato in alcuno di quei modi, se ne andrà
libero l'anno del giubileo: lui con i suoi figli. |
55 Poiché
gli Israeliti sono miei servi; miei servi, che ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio». |